È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l'adempimento di un'obbligazione altrui (vedi art. 1936 CC). All’interno di una richiesta di finanziamento la fidejussione è la garanzia dell’adempimento di una obbligazione altrui. Nel caso di una operazione di mutuo, qualora l’ente finanziatore non ritenesse sufficientemente solido il richiedente il finanziamento, può chiedere che l’operazione di finanziamento sia sostenuta dalla garanzia di un terzo, normalmente un parente, a supporto del credito che sarà concesso al richiedente.
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